ARAN

 

NOTA DEL 28 APRILE 2008

 

Risposta a nota prot. A00DGPER/5606.

Applicazione Ccnl 29/11/2007

e sequenza contrattuale del 13/02/2008

 

 

       In relazione a quanto richiesto con la nota in oggetto, questa Agenzia ritiene opportuno fornire i seguenti elementi di chiarimento.

       La formulazione dell’art. 40, comma 3 del Ccnl 29/11/2007 del comparto Scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del Codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione.

       Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.

       Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa.

       Sulla corresponsione di una una-tantum pari a 51,46 euro stabilita dall’art. 83, comma 4, del contratto in questione, è pacifico che essa si riferisce a tutto il personale docente ed educativo.

       A tal proposito, oltre alla dizione adoperata nell’articolo “servizio prestato durante l’anno”, si rileva che l’applicazione del contratto a tutto il personale della scuola sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato è prescritta dall’art. 1, comma 1, del Ccnl del 29/11/2007.

       Del resto lo stesso art. 25, comma 1, del Ccni del 31 agosto 1999, richiamato in nota, che disciplina il compenso accessorio, antesignano della retribuzione professionale docente, stabiliva delle diverse modalità di erogazione dello stesso a seconda della durata del servizio prestato.

       Per quanto concerne la retrodatazione degli incrementi stipendiali sancita dall’art. 2 dell’Ipotesi di sequenza contrattuale del 13/2/2008, firmata definitivamente l’8/4/2008, questa Agenzia conferma la data del 1° febbraio 2007 in essa prevista.

       La tabella 1 allegata alla sequenza registra tale decorrenza rimodulando e aggiornando per il solo personale docente, in base alla sopraggiunta legge Finanziaria e alle risorse derivanti dal processo triennale di razionalizzazione del medesimo personale, gli incrementi già descritti nella tabella 2 allegata al Ccnl del 29/11/2007.

 

 

 

 

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