ARAN
NOTA DEL
28 APRILE 2008
Risposta
a nota prot. A00DGPER/5606.
Applicazione
Ccnl 29/11/2007
e sequenza contrattuale
del 13/02/2008
In relazione a quanto richiesto con la nota in oggetto, questa
Agenzia ritiene opportuno fornire i seguenti elementi di chiarimento.
La
formulazione dell’art. 40, comma 3 del Ccnl
29/11/2007 del comparto Scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha
ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma
1, del Codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione.
Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il
diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola
in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come
conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo
di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.
Nel
caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente
titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della
domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa.
Sulla
corresponsione di una una-tantum
pari a 51,46 euro stabilita dall’art. 83, comma 4, del contratto in questione,
è pacifico che essa si riferisce a tutto il personale docente ed educativo.
A
tal proposito, oltre alla dizione adoperata nell’articolo “servizio prestato
durante l’anno”, si rileva che l’applicazione del contratto a tutto il
personale della scuola sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che a
tempo determinato è prescritta dall’art. 1, comma 1,
del Ccnl del 29/11/2007.
Del
resto lo stesso art. 25, comma 1, del Ccni del 31
agosto 1999, richiamato in nota, che disciplina il compenso accessorio,
antesignano della retribuzione professionale docente, stabiliva delle diverse
modalità di erogazione dello stesso a seconda della
durata del servizio prestato.
Per
quanto concerne la retrodatazione degli incrementi
stipendiali sancita dall’art. 2 dell’Ipotesi di sequenza contrattuale del
13/2/2008, firmata definitivamente l’8/4/2008, questa Agenzia conferma la data
del 1° febbraio
La
tabella 1 allegata alla sequenza registra tale decorrenza rimodulando
e aggiornando per il solo personale docente, in base alla sopraggiunta legge
Finanziaria e alle risorse derivanti dal processo triennale di razionalizzazione del medesimo personale, gli incrementi già
descritti nella tabella 2 allegata al Ccnl del
29/11/2007.